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Sez. 3, Sentenza n. 11060 del 26/07/2002 (Rv. 556281 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Verità oggettiva della notizia - Nozione - Diritto di cronaca - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556281-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la verità oggettiva della notizia pubblicata, che rileva per stabilire se sia stato rispettato il limite del diritto di cronaca, può intendersi sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia indipendentemente dal suo contenuto, in quanto rientra nel compito informativo della stampa riferire che una determinata notizia circola pubblicamente. In questo caso tuttavia il cronista, poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito, deve contestualmente mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché riferirne le fonti di propalazione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato il giornalista che non si era limitato a dare la notizia dei fatti rivelati da un pentito a carico di un magistrato, ma vi aveva aggiunto altre circostanze, oggettivamente false, aventi la capacità di accreditare presso il pubblico un'impressione di veridicità dei fatti oggetto delle rivelazioni del pentito)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)