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Sez. L, Sentenza n. 909 del 26/01/1995 (Rv. 489963 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Contestualità della enunciazione delle relative ragioni - Esclusione - Effettività di tali ragioni - Onere probatorio del datore di lavoro - Condizione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489963-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore dall'unità produttiva, l'art. 2103 cod. civ. non richiede che siano enunciate contestualmente le ragioni del trasferimento stesso, atteso che tale norma, nella parte in cui richiede che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento siano comprovate, comporta soltanto che tali ragioni - ove contestate - siano effettive e provate dal datore di lavoro; pertanto l'onere di indicare dette ragioni nasce a carico del datore di lavoro - pena l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento - solo ove il lavoratore ne faccia richiesta, trovando applicazione analogica la previsione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 in tema di comunicazione dei motivi del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)