Sez. L, Sentenza n. 18383 del 23/08/2006 (Rv. 591990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Individuazione del termine - Ruolo della contrattazione collettiva - Accordi attuativi - Rilevanza - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali in base all'accordo integrativo del c.c.n.l. 25 settembre 1997.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, condiziona la validità delle assunzioni a termine alla stipula di accordi attuativi, con la conseguenza che, in caso di stipula del contratto a termine dopo il superamento della data fissata nell'accordo, va dichiarata la nullità delle clausola di apposizione del termine. (Nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, sulla scorta di incensurabili criteri ermeneutici, avuto riguardo all'interpretazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. del 25 settembre 1997 relativo all'assunzione a termine di dipendenti postali, aveva ritenuto che il termine di scadenza dell'efficacia dell'autorizzazione alla stipulazione di contratti a termine, sebbene non contenuto nella pattuizione originaria, fosse stato validamente fissato con gli accordi sindacali "attuativi", in connessione con la durata delle esigenze aziendali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)