Sez. 1, Sentenza n. 10217 del 04/05/2009 (Rv. 608042 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Poteri del giudice - Fattispecie in tema di espropriazione di terreni agricoli.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione parziale, l'indennità di espropriazione può essere determinata non solo in base al criterio, previsto dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione, risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata (salva l'applicazione dei parametri riduttivi previsti, per le aree agricole, dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), ma anche attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti. (La S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha ritenuto che il giudice di merito possa avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito dalla intera porzione residua con i fabbricati non abusivi realizzati, anche operando la somma algebrica del valore agricolo del bene e delle perdite arrecate all'azienda agricola dallo smembramento del terreno).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/08/2001 num. 327 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)