Sez. U, Sentenza n. 9041 del 08/04/2008 (Rv. 602801 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Unitaria destinazione economica - Rilevanza - Fattispecie relativa a suoli destinati ad azienda agricola.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Nell'espropriazione parziale regolata dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore (nella specie interclusione) della parte non interessata dall'espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato, tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l'unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell'azienda agricola.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)