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Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 11/02/2008 (Rv. 601434 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Eliminazione dell'edificabilità di fatto per la parte residua del fondo quale conseguenza dell'espropriazione parziale di altra porzione ad essa intimamente collegata - Diritto del proprietario ad un'unica indennità - Calcolo sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il potenziale giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante - Possibilità alternativa di sommare il valore venale della parte espropriata al minor valore della parte residua - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601434-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione parziale, qualora il giudice accerti, anche d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, che può calcolarsi o sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante, ovvero attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva valutato come agricola l'area residua, nonostante fosse edificabile secondo le previsioni urbanistiche, in quanto, per effetto della espropriazione parziale, aveva perduto la c.d. edificabilità di fatto, sia per dimensioni che per ubicazione).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 3273 art. 33, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)