Sez. L, Sentenza n. 5189 del 06/04/2001 (Rv. 545721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria ex art. 4 D.L. n. 384 del 1992 - Deposito del ricorso introduttivo - Impedimento della decadenza - Inidoneità - Notifica del ricorso all'ente previdenziale - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
La decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilita dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo sostituito dall'art. 4 decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438) per le controversie attinenti alla corresponsione di determinate prestazioni previdenziali, è impedita dal semplice deposito del ricorso introduttivo, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)