Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 09/09/1997 (Rv. 507714 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede legale della società - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Condizioni - Trasferimento della sede in epoca successiva alla data di deposito dell'istanza di fallimento - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Al fine della corretta individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento (o di amministrazione controllata) di società commerciali, giusto disposto dell'art. 9 legge fall., la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente, e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda, e, quindi, ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell'impresa, atteso che, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della stessa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale), quando difettino elementi dimostrativi della sua effettività. A più forte ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, "ratione loci" il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data del deposito dell'istanza di fallimento (equiparabile, "quoad effectum", alla proposizione della domanda giudiziale), che si pone come vicenda processuale "impeditiva" rispetto a tutti i successivi mutamenti della situazione di fatto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)