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Sez. 2, Sentenza n. 4037 del 27/06/1980 (Rv. 407949 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - FORME - PRELIMINARE DI UNA PERMUTA AVENTE AD OGGETTO UN IMMOBILE IN REGIME DI COMPROPRIETA - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DI ESSO - INTERVENTO DEL COMPROPRIETARIO RIMASTO ESTRANEO ALLA STIPULAZIONE DEL PRELIMINARE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407949-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - FORME - PRELIMINARE DI UNA PERMUTA AVENTE AD OGGETTO UN IMMOBILE IN REGIME DI COMPROPRIETA - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DI ESSO - INTERVENTO DEL COMPROPRIETARIO RIMASTO ESTRANEO ALLA STIPULAZIONE DEL PRELIMINARE - LEGITTIMITA.*

Nella compravendita di cosa altrui, l'obbligazione del venditore di far acquistare la proprieta della cosa all'acquirente puo essere adempiuta non solo mediante l'acquisto della cosa - con l'effetto legale di far divenire contestualmente proprietario l'acquirente (art 1478, secondo comma, cod civ) - ma anche inducendo il vero proprietario a prestare il suo consenso al trasferimento della proprieta della cosa all'acquirente, con la conseguenza che nel giudizio per l'esecuzione specifica del preliminare di un contratto di permuta, avente ad oggetto un immobile in regime di comproprieta, l'intervento in giudizio del comproprietario rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare trova legittimazione e giustificazione nell'Obbligo di adempimento del comproprietario stipulante la convenzione. (V 1116/80, mass n 404600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1555, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)