Sez. 2, Sentenza n. 1052 del 21/02/1986 (Rv. 444557 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA ALTRUI - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE ALIENANTE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA ALTRUI - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE ALIENANTE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ.*
Nel caso di preliminare di vendita di cosa altrui, l'obbligazione del promittente alienante di fare acquistare la proprietà della cosa al promissario acquirente può essere adempiuta non solo mediante l'acquisto della cosa da parte del promittente, e il suo successivo trasferimento a detto promissario, ma anche inducendo il vero proprietario a prestare il suo consenso al trasferimento della proprietà della cosa al promissario stesso. (V 3134/80, mass n 406921; (Conf 3963/84, mass n 435937; (Conf 4037/80, mass n 407949).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)