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Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 31/01/2007 (Rv. 595553 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Potere del giudice d'appello di escutere testi esclusi in primo grado - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595553-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE

Il principio di unità ed infrazionabilità della prova non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)