Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 23/05/2006 (Rv. 591375 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare di violazione del prestigio e decoro della professione notarile - Distinzione - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147 della legge n.89 del 1913 prevede due fattispecie alternative di illecito, consistente l'una nella illecita concorrenza, l'altra nella compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile. Quest'ultima è fattispecie di illecito disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, nonché dei "principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio nazionale del Notariato nel 1994, che all'art. 31 C - ora 17 C - accanto all'utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile (art. 14, primo comma, r.d.l. n. 1666 del 1937) ha aggiunto l'ulteriore ipotesi dei "comportamenti frettolosi o compiacenti". (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrare un'ipotesi di illecita concorrenza - attuata per mezzo di "comportamento frettoloso e compiacente" determinante, come risultato, <<l'offerta alla clientela di una indebita ed ingiustificata immagine di efficienza e convenienza delle proprie prestazioni, a tutto detrimento dei colleghi più attenti e corretti>> -, la vicenda consistente nel pressoché contestuale rogito da parte del notaio di due contratti con dichiarazioni palesemente contrastanti tra di loro - in uno, di compravendita, risultando dichiarato come pagato e quietanzato un determinato prezzo, e nell'altro, di mutuo, attestandosi che l'erogazione di quel prezzo era avvenuto mediante emissione di assegni per importi macroscopicamente superiori -. Nel ravvisare essere tale fattispecie al più riconducibile alla diversa ipotesi della compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 27/06/1991 num. 220 art. 16, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 14 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)