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Sez. L, Sentenza n. 5467 del 02/05/2000 (Rv. 536069 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Attuazione della direttiva comunitaria - Disciplina ex D.Lgs. n. 65/1999 - Diritto all'indennità di scioglimento del contratto - Requisiti - Vantaggio arrecato al preponente dall'attività dell'agente - Rispondenza ad equità dell'attribuzione dell'indennità - Compresenza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536069-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

Nel rapporto di agenzia, il diritto all'indennità di scioglimento del contratto - secondo la disciplina dell'art. 1751 cod. civ. derivante dalla modifica del primo alinea del primo comma attuata dal D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 al fine di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986 - è subordinato alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, sia della rispondenza ad equità dell'attribuzione all'agente dell'indennità, in considerazione delle circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui perse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)