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Sez. 5, Sentenza n. 27967 del 16/03/2004 Cc. (dep. 22/06/2004) Rv. 228891 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Reati di falso - Privato danneggiato - Legittimazione a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228891-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante-danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente l'interesse pubblico-costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito- e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 486, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)