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Sez. 5, Ordinanza n. 1523 del 31/03/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214588 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reato plurioffensivo - Denunciante che non provi di essere persona offesa - Diritto alla notifica - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: falsità commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.
Stato
decisa il 1999-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214588-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

La persona offesa, cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della "notitia criminis" è soltanto il soggetto passivo del reato, che, nel reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica, sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettività o ad un ente. Pertanto, il denunciante o il danneggiato eventuale ben possono, nelle varie fattispecie di reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare, ma essi, qualora non abbiano o non provino di avere anche tale qualità, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione e non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativa alla cartografia di un parco naturale, in cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del denunziante che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 cod.proc.pen., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dall'ipotizzato reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)