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Sez. 3, Sentenza n. 4164 del 26/04/1999 (Rv. 525776 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Destinazione edilizia del terreno - Esclusione - Inclusione del terreno con quella destinazione in un piano regolatore generale - Relativa prova - Sufficienza - Inclusione del terreno anche in piano particolareggiato o di fabbricazione - Relativa prova - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525776-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Al fine dell'assolvimento dell'onere della prova, da parte di chi si oppone alla pretesa di prelazione o di riscatto di fondi rustici ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 nel presupposto della sussistenza della "destinazione edilizia" del terreno, è sufficiente la dimostrazione della inclusione del terreno con quella destinazione anche in un piano regolatore generale, mentre non è necessario che si dimostri che quella destinazione abbia trovato conferma in un successivo piano particolareggiato o di fabbricazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)