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Sez. 1, Sentenza n. 18663 del 29/08/2006 (Rv. 592049 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a sanzione pecuniaria per violazione amministrativa in materia di navigazione - Ricorso introduttivo del giudizio e decreto del giudice di pace di fissazione dell'udienza di comparizione - Errata individuazione dell'autorità passivamente legittimata e conseguente omessa notifica nei confronti della stessa - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio e nullità dell'udienza di comparizione e degli atti successivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592049-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa irrogata dalla competente Capitaneria di porto per violazioni in tema di navigazione, qualora il ricorso introduttivo unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non sia stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'effettiva autorità amministrativa passivamente legittimata (identificantesi, in tal caso, con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quale autorità centrale di riferimento delle Capitanerie di porto), bensì a diversa autorità (nella specie, il Prefetto), si configura la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della stessa udienza di comparizione illegittimamente celebrata e di tutti gli atti successivi conseguenti, ivi compresa la sentenza, dovendosi, nel giudizio di rinvio, provvedere alla rinnovazione della notificazione al soggetto legittimato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)