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Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 24/04/2006 (Rv. 588757 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Del Ministro dell'Interno - Sussistenza - Del Prefetto - Esclusione - Giudizio di opposizione proposto nei confronti del Prefetto - Conseguenze - Mera irregolarità - Sanatoria - Rinnovazione della notificazione - Mancata eccezione dell'Amministrazione costituita - Mancata impugnazione.
Stato
decisa il 2006-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588757-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, allorquando la violazione sia stata accertata dalla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta al Ministero dell'interno e non all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, essendo quest'ultimo legittimato a resistere esclusivamente nei giudizi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa. Tuttavia, l'erronea individuazione dell'organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)