Sez. 1, Sentenza n. 21753 del 17/11/2004 (Rv. 579376 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a sanzione pecuniaria irrogata per violazione del cod. strada - Ricorso introduttivo del giudizio e decreto del giudice di pace di fissazione dell'udienza di comparizione - Omessa notifica al Prefetto - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio e nullità dell'udienza di comparizione e degli atti successivi - Configurabilità .
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa irrogata per violazioni del codice della strada, la mancata notifica al Prefetto del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione da parte di quest'ultimo rende nulla, per violazione del principio del contraddittorio, l'udienza di comparizione e tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 205 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)