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Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 19/11/2003 (Rv. 568300 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento redatto dalla Polizia della strada - Opposizione in sede giurisdizionale - Soggetto passivamente legittimato - Prefetto - Esclusione - Legittimazione del Ministero dell'interno - Sussistenza - Proposizione dell'opposizione nei confronti del Prefetto - Costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato - Mancata deduzione del vizio - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568300-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, nel caso in cui l'interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio l'autorità amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione; tuttavia l'erronea identificazione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio lo Stato (nella specie, il Prefetto, anziché il Ministero dell'interno, in quanto l'accertamento era stato effettuato da agenti della Polizia della strada) non configura un difetto di legittimazione passiva, ma costituisce una mera irregolarità, non rilevabile d'ufficio, qualora l'Avvocatura dello Stato abbia svolto attività difensiva nel giudizio innanzi al Giudice di pace e, pertanto, nel caso in cui la sentenza sia stata emessa nei confronti del Prefetto, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura con il ricorso per cassazione, resta definitivamente preclusa ogni pronuncia in ordine all'inesatta identificazione dell'organo abilitato a rappresentare lo Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)