diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1138 del 10/02/1999 (Rv. 523117 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE | Efficacia - Sui rapporti giuridici preesistenti e non esauriti - Sussistenza - Limiti - Coordinamento con le norme e principi relativi alle conseguenze della pronuncia specificamente dedotte - Necessità - Sentenza Corte cost. n. 369/1985 sull'estensione delle assicurazioni sociali ai lavoratori italiani dipendenti all'estero da impresa italiana - Responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per omissioni contributive (art. 2116 cod. civ.) - Elemento soggettivo (colpa) - Rilevanza - Conseguenze - Responsabilità per omissioni anteriori alla sentenza della Corte costituzionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523117-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - ACCOGLIMENTO PARZIALE - IN GENERE

Il principio secondo cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una legge spiegano effetti anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente e non ancora esauriti deve essere coordinato con le norme e i principi dell'ordinamento rilevanti in relazione al tipo di effetti giuridici ipotizzati nel caso concreto; in particolare, nel caso in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1985 n. 369 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui lascia privi di tutela previdenziale i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane -, il lavoratore chieda, a norma dell'art. 2116 cod. civ., il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di contribuzione previdenziale, va considerato che, ai fini della responsabilità fatta valere dell'interessato, deve sussistere anche l'elemento soggettivo, consistente nella colpa dell'autore della condotta oggettivamente illecita, e che, d'altra parte, non può ritenersi sussistere una responsabilità colposa, ossia imputabile ex art. 1218 cod. civ., del datore di lavoro il quale, attenendosi al principio all'epoca vigente della territorialità della legislazione sociale, e in mancanza di una convenzione internazionale esecutiva, abbia omesso di assicurare il lavoratore subordinato operante all'estero. (Fattispecie relativa a lavoratore italiano che aveva prestato servizio esclusivamente in Turchia alle dipendenze di istituto di credito italiano negli anni 1938 - 1978, maturando una pensione di anzianità di "assai tenue importo" con le assicurazioni sociali turche).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge 11/05/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)