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Sez. 1, Sentenza n. 16475 del 23/02/2006 Cc. (dep. 12/05/2006) Rv. 234088 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Revoca della misura - Obbligo di trasmissione al giudice competente - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234088-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il giudice dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà sull'appello proprio dall'imputato avverso l'ordinanza del g.i.p. reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva) è tenuto a rilevare l'originaria incompetenza per territorio, non rilevata dal g.i.p. che ha disposto la misura, ma, in caso di annullamento della misura cautelare per mancanza dei requisiti dell'urgenza richiesti dall'art. 27 cod. proc. pen., non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente, sussistente invece solo nel caso in cui la misura venga disposta, bensì deve restituirli al P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)