Sez. 5, Sentenza n. 2242 del 12/12/2005 Cc. (dep. 19/01/2006) Rv. 233025 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Incompetenza rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità - Effetti - Valutazione della sussistenza del presupposto dell'urgenza - Necessità - Criteri di apprezzamento - Conseguenze nel caso di ritenuta insussistenza dell'urgenza.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Spetta al giudice di legittimità che abbia rilevato d'ufficio e dichiarato l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell'urgenza - che, ex art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente - desumibile, in sede di legittimità, dalla motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che sussistendo un difetto di motivazione sul punto, il giudice dell'impugnazione con la declaratoria di incompetenza deve annullare l'ordinanza cautelare, essendo in tal caso inoperante l'art. 27 cod. proc. pen. che statuisce la provvisoria efficacia del provvedimento cautelare, conseguente anche all'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma sempre subordinata al presupposto dell'urgenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)