Sez. 3, Sentenza n. 25500 del 23/04/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 243904 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Rigetto della richiesta di misura per incompetenza territoriale - Appello cautelare - Sussistenza del requisito dell'urgenza - Adozione della misura - Obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Il giudice dell'appello cautelare che, confermando l'incompetenza territoriale del giudice richiesto di emettere la misura, ravvisi tuttavia la sussistenza del requisito dell'urgenza e, conseguentemente, proceda ad adottare la misura coercitiva personale, è tenuto a trasmettere contestualmente gli atti al giudice competente in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen.. (La Corte, in applicazione di detto principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata onde il giudice di rinvio provvedesse alla trasmissione degli atti al giudice competente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)