diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4890 del 23/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229383 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - Aumento della pena base rispetto al giudizio di primo grado- Pena complessiva inferiore a quella irrogata in primo grado - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229383-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto della "reformatio in peius" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base in misura più elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella irrogata nel precedente giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)