diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5231 del 06/05/1993 (Rv. 482239 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Decreto ingiuntivo - Notificazione - Nullità - Deduzione con opposizione a precetto - Inammissibilità - Predetta opposizione - conversione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482239-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere

Mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela "nullitatis" o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della detta notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito. Ne consegue che l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile ed insuscettibile di conversione in opposizione tardiva a tale decreto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)