Sez. 3, Sentenza n. 5882 del 26/05/1995 (Rv. 492491 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo - Opposizione tardiva da parte dell'ingiunto - Deduzione della invalidità della notifica del decreto - Proposizione da parte dell'ingiunto anche dell'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sospensione del giudizio relativo all'opposizione all'esecuzione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Colui che assume la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, di conseguenza, l'inefficacia del decreto stesso, nonché l'inesistenza del titolo in forza del quale si intende procedere ad esecuzione forzata, è tenuto a proporre opposizione (eventualmente tardiva, ove ne ricorrano i presupposti) al decreto, al fine di far valere la detta inefficacia, ed opposizione all'esecuzione, per paralizzare quest'ultima. Le due opposizioni - in virtù della natura funzionale della competenza in materia di opposizione al decreto ingiuntivo e dell'inderogabilità della competenza per territorio prevista per l'opposizione all'esecuzione - possono cumularsi in un unico procedimento solo allorché sia competente per entrambe, secondo i rispettivi principi, un medesimo giudice; diversamente, la pregiudizialità della questione relativa alla validità della notifica ed all'efficacia del decreto ingiuntivo comporterà la sospensione necessaria del giudizio relativo all'opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)