Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 27/03/1987 (Rv. 452090 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - NESSO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIO CON L'ILLECITO - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - NESSO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIO CON L'ILLECITO - SUFFICIENZA.*
Al fine della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dello art. 2049 cod. civ., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso e il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni od incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dello incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre, però, che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia, neppure mediatamente, interessato o compartecipe. (nella specie, in un sinistro stradale causato da un motocarro affidato da un imprenditore ad un proprio dipendente per il trasporto di materiale, era rimasto leso un altro dipendente della stessa impresa che il primo trasportava sul veicolo per fargli raggiungere il posto di lavoro. I giudici del merito avevano escluso la responsabilità del comune datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ. per Mancanza di un rapporto di occasionalità necessaria tra l'adempimento dell'incarico e l'evento lesivo, non essendo stato provato che il predetto avesse autorizzato il conducente a trasportare sul veicolo altri dipendenti dell'impresa. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, enunciando il principio di cui in massima. (V 3093/86, mass n 446104; (V 20/85, mass n 438225; (V 75/83, mass n 424872; (V 100/82, mass n 417782; (V 5724/81, mass n 416420; (V 294/81, mass n 410726; (V 1708/79, mass n 398062; (V 1662/78, mass n 391063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)