Sez. U, Sentenza n. 1169 del 28/04/1973 (Rv. 363696 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - EFFETTI - OBBLIGO DEL TERZO ACQUIRENTE - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DELLA COSA ACQUISTATA - DEBITO DI VALORE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - EFFETTI - OBBLIGO DEL TERZO ACQUIRENTE - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DELLA COSA ACQUISTATA - DEBITO DI VALORE.*
Il debito del terzo acquirente - nel caso in cui, revocato l'atto di acquisto, egli si trovi, per sua colpa, nell'impossibilita di restituire la cosa acquistata - e un debito di valore, avendo per contenuto l'equivalente del bene sottratto alla garanzia dei creditori e non gia l'importo del prezzo pagato. (V 2121/67, mass n 329249).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)