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Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 03/04/1987 (Rv. 452296 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO - ACCOGLIMENTO DELLA REVOCATORIA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO RICEVUTO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452296-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO - ACCOGLIMENTO DELLA REVOCATORIA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'IMPORTO RICEVUTO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

Il debito del soggetto tenuto alla restituzione di quanto ricevuto per un pagamento oggetto di revocatoria fallimentare, ha natura di debito di valore, trattandosi di obbligazione da fatto illecito, di cui l'elemento oggettivo è dato dalla sottrazione del bene ai creditori e quello soggettivo dalla consapevolezza di violare le regole della "par condicio creditorum" ed è pertanto, soggetto a rivalutazione sulla base degli indici della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. (V 6185/84, mass n 437823; (V 949/76, mass n 379600; (V 1169/73, mass n 363696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)