Sez. 6, Sentenza n. 1857 del 12/10/1989 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183285 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NECESSITÀ CHE SI TRATTI DI DANNO DI RILEVANZA MINIMA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NECESSITÀ CHE SI TRATTI DI DANNO DI RILEVANZA MINIMA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Per la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di particolare tenuità, ossia di Rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve (nella specie, il danno subito dalla parte offesa, a seguito del furto di centosettanta litri di vino, ammontava a circa duecentomila lire e la Cassazione ha ritenuto che tale danno non potesse esser considerato di Rilevanza minima). (Conf mass n 171562; (Conf mass n 170867; (Conf mass n 169758; (Conf mass n 165746 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)