Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000 (Rv. 534215 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Recepimento delle conclusioni del ctu - Puntuali e specifiche censure delle parti - Obbligo di specifica motivazione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
La genericità del rinvio alle argomentazioni del ctu ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non è compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)