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Sez. 1, Sentenza n. 9814 del 14/09/1999 (Rv. 530068 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Recepimento delle conclusioni del c.t.u. - Valutazioni critiche delle parti - Assenza - Apposita motivazione del giudice circa l'adesione - Non necessità.
Stato
decisa il 1999-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530068-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

La sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)