Sez. 1, Sentenza n. 4138 del 26/04/1999 (Rv. 525746 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Recepimento delle conclusioni del c.t.u. - Nel caso di assenza di valutazioni critiche delle parti - Apposita motivazione del giudice in ordine al recepimento - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice (fattispecie in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)