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Sez. L, Sentenza n. 3243 del 28/05/1985 (Rv. 440914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DELL'IMPRESA COMPITI NON MERAMENTE MANUALI OVVERO ESECUTIVI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DELL'IMPRESA COMPITI NON MERAMENTE MANUALI OVVERO ESECUTIVI - NECESSITÀ.*

L'art. 2095 cod. civ., che prevede la tripartizione dei lavoratori subordinati nelle categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, attribuisce alla seconda la partecipazione (con la diversa gradazione ed intensità, che all'interno di essa sono determinate dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di qualifiche e gradi differenziati) all'attività organizzativa nell'ambito della impresa con compiti che non siano soltanto manuali ovvero meramente esecutivi. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la natura impiegatizia delle mansioni espletate da un dipendente di una società assicuratrice il quale era addetto, presso l'ufficio del protocollo, allo smistamento e alla registrazione della posta in arrivo e alla fascicolazione dei sinistri denunciati). (V 909/84, mass n 433104; (V 603/84, mass n 432845; (V 445/84, mass n 432673; (V 5756/82, mass n 423492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)