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Sez. L, Sentenza n. 909 del 06/02/1984 (Rv. 433104 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433104-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*

L'impiegato di concetto, al pari di quello d'ordine, svolge una attività intellettiva, ma se ne differenzia per l'espletamento di una funzione di collaborazione particolarmente qualificata sotto il profilo intellettuale, culturale ed operativo. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che immotivatamente aveva definito di concetto le mansioni di dipendenti dell'ENEL addetti allo accertamento, con relativa verbalizzazione, dei prelievi fraudolenti di energia elettrica). (V 5891/83, mass n 430736; (V 1144/83, mass n 425922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)