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Sez. U, Sentenza n. 13602 del 21/07/2004 (Rv. 574774 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e cautelare "ex" art. 30. R. D.Lgs. n. 511 del 1946 - Presupposti - Provvedimento relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574774-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato ai sensi dell'art. 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, con la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)