Sez. 1, Sentenza n. 13081 del 19/02/2003 Cc. (dep. 21/03/2003) Rv. 224027 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Procedimento per l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 - Convocazione del terzo titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto del previo sequestro - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il terzo, titolare di diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro di prevenzione, non rientra tra i soggetti che, a norma dell'art. 2-ter, comma quinto, della legge 31 maggio 1965 n. 575, devono essere chiamati a intervenire nel procedimento per l'applicazione della confisca. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha osservato che a favore della interpretazione proposta militano argomenti di ordine costituzionale, posto che l'art. 41 della Carta fondamentale, nel conflitto tra l'iniziativa economica privata e l'utilità sociale, privilegia quest'ultima, e la circostanza che il sacrificio imposto al creditore non riguarda l'esistenza o l'entità del credito, anche in considerazione della solvibilità del debitore, che è lo Stato, ma solo le modalità per ottenerne il pagamento)
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)