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Sez. 5, Sentenza n. 47887 del 19/11/2003 Cc. (dep. 16/12/2003) Rv. 227585 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965 - Terzi titolari di diritti reali sul bene confiscato - Azionabilità di tali diritti in sede esecutiva - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227585-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)