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Sez. 1, Sentenza n. 22157 del 10/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232102 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Terzo titolare di ipoteca sul bene poi confiscato - Mancata partecipazione al procedimento di prevenzione patrimoniale - Legittimazione all'incidente di esecuzione per fare valere la buona fede - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232102-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia (ipoteca) sul bene poi fatto oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter Legge n. 575 del 1965, è legittimato a proporre incidente di esecuzione, qualora non sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento di prevenzione patrimoniale, al limitato fine di fare valere, in vista di ulteriori iniziative, la propria buona fede e il proprio affidamento incolpevole al momento dell'iscrizione dell'ipoteca antecedente al sequestro e quindi alla confisca. (La Corte ha osservato che nella nozione di "appartenenza", utilizzata dal legislatore al citato art. 2 ter Legge n. 575 del 1965 per l'individuazione delle posizioni soggettive legittimate alla partecipazione al provvedimento di prevenzione e, in mancanza, alla proponibilità dell'incidente di esecuzione, sono infatti da includere, oltre al diritto dominicale, anche i diritti reali, di godimento e di garanzia, che incidono sul bene confiscato).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)