Sez. 4, Sentenza n. 28187 del 20/04/2017 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270213 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24 - Abrogazione dell'art.3, legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell'art. 590 - Sexies cod. pen. - Colpa medica - Criteri interpretativi - Individuazione.
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In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)