diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 16140 del 16/03/2017 Ud. (dep. 30/03/2017) Rv. 269611 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa medica - Art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24 - Abrogazione dell' art.3, legge 8 novembre 2012, n.189 - Giudizio di rinvio successivo alla data di entrata in vigore della novella - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269611-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica, l'intervenuta abrogazione dell'art.3, legge n.189 del 2012, ad opera dell'art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico - assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)