Sez. 4, Sentenza n. 23283 del 11/05/2016 Ud. (dep. 06/06/2016) Rv. 266904 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa medica - Art.3 legge 8 novembre 2012, n.189 - "Abolitio criminis" parziale in relazione agli artt.589 e 590 cod.pen. - Conseguenze sui giudizi pendenti in fase di merito alla data di entrata in vigore della novella.
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L'intervenuta parziale "abolitio criminis", realizzata dall'art.3 legge n.189 del 2012 in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art.2, comma secondo, cod.pen., deve procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)