diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 39434 del 19/11/2025 Cc. (dep. 05/12/2025) Rv. 288999-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Dichiarazione di incompetenza - Impugnabilità - Esclusione - Conflitto di competenza - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288999-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti dichiarativi di incompetenza sono inoppugnabili, salvo che siano abnormi, e possono solo dare luogo all'elevazione di conflitto di competenza da parte del giudice ritenuto competente, giusto il disposto dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. posto che, in mancanza di una disciplina specifica in materia, si applica la normativa relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. la quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)