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Sez. 2 - , Sentenza n. 8538 del 27/11/2019 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278241 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Confisca per equivalente – Estensione dell'effetto sospensivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278241-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. (In motivazione la Corte ha qualificato la confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo, connotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del "quantum", rispetto alle sanzioni principali ed accessorie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 3, Cod. Pen. art. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)