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Sez. L, Sentenza n. 1677 del 26/02/1985 (Rv. 439649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - ESISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA CONSEGNATARIO E PERSONA GIURIDICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCARICO, ANCHE PROVVISORIO E PRECARIO, DI RICEVERE LE NOTIFICAZIONI - SUFFICIENZA - PROVE DELL'INCARICO - ONERE A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - ESISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA CONSEGNATARIO E PERSONA GIURIDICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCARICO, ANCHE PROVVISORIO E PRECARIO, DI RICEVERE LE NOTIFICAZIONI - SUFFICIENZA - PROVE DELL'INCARICO - ONERE A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA.*

Ai fini della regolarità della notificazione di Atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla Sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la Sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli Atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo Onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (V 5314/83, mass n 430225; (V 2133/83, mass n 426989; (V 575/83, mass n 425348; (V 710/82, mass n 418505; (V 2180/81, mass n 412904; (V 2431/67, mass n 329720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)