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Sez. 6, Sentenza n. 16239 del 27/02/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 256250 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di una circostanza aggravante - Obblighi del giudice - Riduzione della pena complessiva - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256250-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice dell'impugnazione, qualora accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente irrogata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)