Sez. L, Sentenza n. 17593 del 01/09/2004 (Rv. 576593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Disciplina di cui all'art. 1 - bis del D.L. n. 244 del 1981 nel testo modificato dall'art. 8 della legge n. 41 del 1986 - Trattamento - Differenza eccedente fra somma a carico dell'INPS e retribuzione corrispondente - Parametrazione esclusivamente alla retribuzione al netto delle ritenute previdenziali - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'art. 1 - bis del D.L. 28 maggio 1981 n. 244, convertito in Legge n. 390 del 1981, nel testo sostituito quanto al secondo comma dall'art. 8 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, là dove prevede che ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie delle relative prestazioni, una somma pari alla differenza tra quella corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale ed il salario o lo stipendio che sarebbe stato percepito in costanza di rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni, dev'essere interpretato nel senso che il riferimento è da intendersi alla retribuzione di detti lavoratori al netto delle ritenute previdenziali, dovendosi escludere - anche alla luce di quanto poi espressamente disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997, che ha esplicitato il principio in tal senso già desumibile in precedenza - che il legislatore avesse voluto monetizzare gli oneri previdenziali quale ulteriore trattamento di favore per detti lavoratori.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/05/1981 num. 244 art. 1 bis, Legge 24/07/1981 num. 390, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)