Sez. L, Sentenza n. 7976 del 05/04/2006 (Rv. 588527 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Lavoratore utilizzato percettore del trattamento previdenziale di cui all'art. 4, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 468 del 1997 - Impegno lavorativo settimanale - Criteri di determinazione - Superamento del limite minimo normativo - Conseguente insorgenza dell'obbligo di versamento dell'importo integrativo a carico del soggetto utilizzatore - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (relativo alla revisione della disciplina sui lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge n. 196 del 1997), per i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma primo, lett. c), della stessa legge, l'impegno lavorativo settimanale è determinato, oltre che attraverso il criterio proporzionale tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti esercitanti attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, anche mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l'importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno "per un orario superiore", ovvero nell'eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore, equivalente a quello di ottanta ore mensili. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio l'impugnata sentenza, rilevando la denunciata violazione di legge nella motivazione con la quale era stato ritenuto che il lavoratore, sulla base della richiamata disciplina normativa, avrebbe dovuto avere un impegno lavorativo pari a 54 ore mensili a carico dell'INPS e di 26 ore a carico del Comune utilizzatore, anziché ragguagliare il trattamento a carico dell'ente previdenziale ad un'attività corrispondente ad un impegno lavorativo equivalente al suddetto limite settimanale di 20 ore e, perciò, di 80 ore al mese).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 4, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)