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Sez. 2, Sentenza n. 2463 del 27/03/1990 (Rv. 466173 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - SUI TERRENI NON FINITIMI - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466173-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - SUI TERRENI NON FINITIMI - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*

Il rispetto della distanza nelle costruzioni deve essere osservato anche quando il terreno interposto tra le stesse non appartenga ad alcuno dei proprietari di esse, ma sia loro comune ovvero anche di proprietà di terzi, atteso che la finalità della norma di cui all'art. 873 cod. civ. - che è quella di evitare che tra le costruzioni si creino intercapedini antigieniche, dannose e pericolose per le parti interessate, con riflessi sull'interesse della generalità degli abitanti della zona - non ha motivo di essere disattesa nel caso in cui l'intercapedine sia costituita da un terreno appartenente a terzi, senza che alla locuzione "fondi finitimi" di cui al citato art. 873 possa attribuirsi l'esclusivo significato di "fondi confinanti o contigui", dovendosi includere nella stessa anche quello di "fondi vicini". (V 3254/78, mass n 392685; (V 3523/78, mass n 393015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)